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Direttiva UE 2023/1791

1. Introduzione

La direttiva (UE) 2023/1791 e suoi prossimi recepimenti italiani mirano ad aggiornare il perimetro nazionale dell’efficienza energetica, integrandolo con il PNIEC e con un impianto di governance dedicato, rendendo centrale il principio efficienza energetica al primo posto (Energy Efficiency First).

Per le imprese introduce obblighi graduali: Diagnosi Energetiche e/o sistemi di gestione dell’energia (ISO) in funzione dei consumi energetici, con piani d’azione e verifiche del tasso di implementazione.

Introduce obiettivi sfidanti per le PA fissando riduzioni minime dei consumi delle strutture pubbliche, imponendo una programmazione strutturata per la riqualificazione degli edifici pubblici.

La Direttiva completa il quadro su calore e infrastrutture (criteri per teleriscaldamento efficiente) e chiude con un sostanziale riordino normativo, includendo l’abrogazione del d.lgs. 102/2014.

IMPRESE - Nuovi adempimenti

2. IMPRESE - Nuovi adempimenti

L’abrogazione del d.lgs. 102/2014 comporterà una ridefinizione degli adempimenti normativi per le imprese, in particolare vengono introdotti:

  • obbligo di redazione della Diagnosi Energetica con validità quadriennale, da redigere entro l’11 ottobre 2026 per tutte le imprese con consumi energetici complessivi compresi tra i 10 e gli 85 TJ/anno;

  • obbligo di adozione e mantenimento di un Sistema di Gestione dell’Energia (come la ISO 50.001) entro l’11 ottobre 2027 per tutte le imprese con consumi energetici complessivi superiori a 85 TJ/anno.

Qualora al 11 ottobre 2026 l’impresa abbia già una Diagnosi in corso di validità, l’obbligo decorre dalla scadenza della Diagnosi stessa.

Le Diagnosi Energetiche dovranno essere firmate digitalmente dall’EGE (Esperto in Gestione Energia) ovvero da un soggetto certificato in base alla UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 che le redigerà e dovranno contenere risultati obbligatoriamente riutilizzabili per far sì che il cliente possa rivolgersi al mercato chiedendo offerte e soluzioni. 

Il recepimento della direttiva 1791 introdurrà l’obbligo di elaborazione con cadenza annuale del Piano d’Azione, un documento volto a definire le modalità e tempistiche di implementazione degli interventi tecnicamente ed economicamente fattibili proposti in Diagnosi. Il Piano d’Azione (e il tasso di attuazione degli interventi) sarà poi obbligatoriamente pubblicato bilancio di sostenibilità o altra relazione annuale pubblica e dovrà essere caricato sul portale ENEA.

 

ENEA istituirà una banca dati delle imprese obbligate che dovranno trasmettere tramite portale: analisi, rapporti di sorveglianza, Diagnosi, ed eventuali documentazioni EPC; svolgendo verifiche documentali e in situ, su almeno il 3% delle Diagnosi acquisite.

Per i conduttori di data center con potenza uguale o superiore a 500 kW verrà introdotto l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web e sulla banca dati UE le informazioni riguardanti: anagrafica, potenza, traffico dati, e KPI di performance; con l’obbligo di aggiornamento entro il 15 maggio di ogni anno.

IMPRESE - Impianto sanzionatorio

3. IMPRESE - Impianto sanzionatorio

Lo schema di decreto introduce un nuovo impianto sanzionatorio:

  • mancato adempimento (mancata attivazione e mantenimento del Sistema di Gestione Energia o mancata redazione della Diagnosi Energetica): sanzione da 4.000 € a 40.000 €;

  • mancata conformità del Sistema di Gestione Energia o della Diagnosi agli standard normativi previsti: sanzione da 2.000 € a 20.000 €;

Qualora il soggetto verificatore riconoscesse una violazione delle prescrizioni normative darà tempo 120 giorni per adempiere a quanto richiesto fissando una ulteriore sanzione da 1.500 € a 15.000 € per chi non procedesse ad integrare il SGE o redigere la Diagnosi.

PA - Punti chiave

4. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Punti chiave

4.1 - Obiettivi sui consumi

Il messaggio contenuto nella bozza del decreto è chiaro: la PA non è solo promotore, ma dovrà diventare parte attiva nell’efficientamento energetico italiano. Gli enti pubblici dovranno ridurre il consumo complessivo di energia finale di almeno 1,9% annuo rispetto ai consumi del 2021.

L’obbligo non entrerà in vigore per tutti i Comuni nello stesso momento ma verrà differenziato sulla base delle fasce di popolazione:

  • immediato per i Comuni con oltre 50.000 abitanti;

  • nel 2027 per i Comuni con oltre 5.000 abitanti;

  • nel 2030 per tutti i Comuni italiani.

4.2 - Programmazione e monitoraggio

Ogni ente della PA dovrà nominare un “referente responsabile” con competenze in pianificazione, esecuzione e monitoraggio di opere di efficientamento energetico comunicandone il nominato all’ENEA entro il 31 gennaio 2026.  Il referente responsabile sarà chiamato a partecipare attivamente ai processi decisionali, eseguendo report annuali sui consumi e proponendo interventi migliorativi.

Per rendere misurabili gli obiettivi e i progressi, verranno monitorati da ENEA i vettori energetici alla fonte: l’Acquirente Unico comunicherà i consumi di energia elettrica e gas naturale che saranno integrati con i dati riguardanti gli altri vettori energetici integrati dalle singole amministrazioni locali secondo le regolamentazioni ARERA. Questo processo mira a verificare l’operato delle PA creando KPI credibili.

Gli enti pubblici saranno altresì chiamati ad intervenire con misure di efficientamento sugli edifici di loro proprietà nella misura del 3% annuo della superficie utile totale riscaldata/raffrescata, al fine di impostare una traiettoria verso il raggiungimento di un parco immobiliare NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Gli enti della PA dovranno programmare interventi mirati al raggiungimento per il loro parco immobiliare della categoria NZEB (Nearly Zero Energy Building) entro il 2040, redigendo tra le altre cose il passaporto di ristrutturazione al fine di migliorare ulteriormente la programmazione e controllo degli obiettivi.

Le PA saranno chiamate a compiere attività di verifica del parco immobiliare trasmettendo ad ENEA tali censimenti corredati da documentazione quali APE e specifiche di consumo, al fine di acquisire i dati energetici fondamentali per identificare le priorità di intervento e definire un programma operativo di efficientamento energetico. Tali informazioni verranno pubblicate da ENEA sul Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici entro il 31/10/2026, con aggiornamenti annuali o biennali.

 

Per gli appalti sopra-soglia, le PA e gli enti aggiudicatori dovranno acquistare beni, servizi e lavori conformi ai requisiti dell’Allegato I (Etichettature UE, Ecodesign, GPP, etc.). Le PA dovranno inoltre individuare uno o più responsabili interni per l’attuazione di tali obblighi.

In ultimo è necessario puntualizzare che l’attuale schema attuativo non si limita a imporre parametri e obiettivi subordinati alla realizzazione di opere di efficientamento energetico ma prevede leve organizzative (come le campagne al personale), sviluppo competenze (formazione annuale su EPC/PPP/strumenti innovativi) e sistemi di premialità collegati alle performance.

Altri punti chiave

5. Altri punti chiave

Nello schema di recepimento vengono fissati gli obiettivi di risparmio cumulato di energia finale tra gli anni 2021 e 2030, come definito nel PNIEC. 

Per gli investimenti sia pubblici che privati al di sopra di soglie rilevanti (ovvero 100M € e 175M € per infrastrutture di trasporto) sarà introdotto l’obbligo di valutazione, da parte delle autorità, dei benefici delle soluzioni di efficienza energetica nelle scelte strategiche e di pianificazione, costituendo di fatto l’efficienza energetica stessa come criterio di valutazione obbligatorio per l’approvazione di tali opere (principio di Energy Efficiency First).

 

Lo schema di decreto prevede l’istituzione dei seguenti fondi:

  • Fondo per la povertà energetica: operante con finanziamenti, garanzie e condizioni di maggior favore per interventi su abitazioni di soggetti in povertà energetica;

  • Fondo nazionale efficienza energetica: progettato come veicolo finanziario ibrido per la raccolta, non solo contributi pubblici, ma anche di capitale privato e strumenti di finanza (prestiti/garanzie) a supporto degli interventi di efficienza energetica da realizzare.

Scarica il testo completo della Direttiva:

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